视觉画布设计
canvas-design
基于设计原则创作静态视觉作品,用于海报与品牌图形。
relazione-tecnica-requisiti-minimi-dlgs192【文档与办公】Supporto documentale al progettista e al direttore dei lavori per la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia (la 'relazione ex legge 10'), ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8 (con le sanzioni dell'art. 15, commi 1, 3, 4). Use when an engineer or architect (as …
独立 GitHub 快照 · 自动分类 · 以原作者文档为准
name: relazione-tecnica-requisiti-minimi-dlgs192 description: "Supporto documentale al progettista e al direttore dei lavori per la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia (la 'relazione ex legge 10'), ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8 (con le sanzioni dell'art. 15, commi 1, 3, 4). Use when an engineer or architect (as designer or works director) must frame the energy-compliance technical report, its deposit/asseveration duties and the renewable-energy integration obligations for a building project under D.Lgs. 192/2005 art. 8 and Allegato III of D.Lgs. 199/2021; it is a documentary aid and does NOT draft the report, does NOT perform the energy calculations/verifications (see the minimum-requirements decree DM 26/6/2015), does NOT cover the APE (art. 6), and does NOT replace the designer or the works director." license: MIT area: energia-incentivi title: "Relazione tecnica requisiti minimi energetici (D.Lgs. 192/2005 art. 8)" summary: "Inquadra la relazione tecnica sui requisiti minimi energetici ('ex legge 10') - D.Lgs. 192/2005 art. 8: chi la redige, deposito, esclusioni, asseverazione del DL, sanzioni. Include gli obblighi FER dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 modificato dal D.Lgs. 5/2026. Non la redige." normative_refs:
Usala quando un ingegnere o architetto (come progettista o direttore dei lavori) deve collocare correttamente la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia (la storica "relazione ex legge 10") in un intervento edilizio/impiantistico, secondo il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8 (con le sanzioni dell'art. 15):
Per l'APE (attestato di prestazione energetica, art. 6) usa
attestato-prestazione-energetica-dlgs192; per le verifiche numeriche (trasmittanza, requisiti
del DM 26/6/2015) usa trasmittanza-termica-opache-dm2015. Questa copre l'adempimento della
relazione tecnica (art. 8), non i calcoli.
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti, la relazione include una valutazione di fattibilita' tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza (fornitura da fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento/teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio/controllo attivo dei consumi), documentata e disponibile a fini di verifica.
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (recepimento della direttiva UE 2023/2413, RED III) modifica con l'art. 29 l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 con una serie di sostituzioni puntuali, tra cui l'integrale sostituzione del punto 1 della Sezione A (ambito) e del punto 1 della Sezione B (quote di copertura). Rileva qui perche' l'Allegato III stabilisce esso stesso che calcoli, verifiche e motivazioni si scrivono nella relazione tecnica ex art. 8, c. 1 (Sezione D punto 1 e Sezione E punto 1).
Ambito (Sezione A): edifici di nuova costruzione, edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione importante (primo o secondo livello) e edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione dell'impianto termico, per i quali la richiesta del titolo edilizio e'
presentata decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il D.Lgs. 5/2026 non ha un
articolo di entrata in vigore; Normattiva attesta l'entrata in vigore al 4 febbraio 2026, e 180
giorni dopo cade il 3 agosto 2026. La formula e' pero' testualmente ambigua (e' inserita
dentro l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021): vedi
references/estratti/obblighi-fer-allegato-iii.md, sezione 1.
Quote di copertura (Sezione B punto 1), da rispettare contemporaneamente dove ne sono indicate due:
| Intervento | Quota su ACS | Quota sulla somma |
|---|---|---|
| Nuova costruzione | 60% | 60% di ACS + clim. invernale + clim. estiva |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% | 40% di ACS + clim. invernale + clim. estiva |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | - | 15% di clim. invernale + clim. estiva |
| Ristrutturazione dell'impianto termico | - | 15% di clim. invernale + clim. estiva |
Le ultime due righe sono la novita' sostanziale: la ristrutturazione di secondo livello e la sostituzione/ristrutturazione dell'impianto termico entrano nell'ambito con una quota propria. Per gli edifici pubblici le percentuali sono maggiorate di 5 punti e la potenza elettrica FER obbligatoria e' incrementata del 10% (punto 5).
Restano da verificare: divieto di assolvere l'obbligo con effetto Joule salvo unita' in classe B o superiore (punto 2); potenza elettrica FER minima con k = 0,025 (esistenti) / 0,05 (nuovi) sulla superficie in pianta (punto 3, formula pubblicata come immagine in Gazzetta); esonero per allaccio a teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente a copertura integrale (punto 4); collocazione degli impianti su edificio o pertinenze, con esclusione del fotovoltaico a terra (Sezione C). In caso di impossibilita' tecnica o non convenienza economica la motivazione va dettagliata in relazione esaminando tutte le opzioni tecnologiche, e l'obbligo compensativo su EP H,C,W,nren scatta solo per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di primo livello (Sezione D). Copia della relazione va trasmessa al GSE e la verifica e' fatta dai Comuni su quella relazione (Sezione E).
Dettaglio operativo in references/estratti/obblighi-fer-allegato-iii.md e nel task
verifica-obblighi-fer-edifici.
trasmittanza-termica-opache-dm2015 e al DM 26/6/2015).| Task | Descrizione |
|---|---|
inquadra-relazione-deposito | Stabilisce se la relazione tecnica e' dovuta, chi la redige, cosa contiene (incl. sistemi alternativi) e come/quando si deposita (art. 8 cc. 1, 1-bis) |
inquadra-asseverazione-sanzioni | Inquadra l'asseverazione del DL a fine lavori, i controlli del Comune e le sanzioni a professionista e DL (art. 8 cc. 2-5; art. 15 cc. 1, 3, 4) |
verifica-obblighi-fer-edifici | Stabilisce se e in che misura scattano gli obblighi FER dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 modificato dal D.Lgs. 5/2026, e cosa deve contenere la relazione tecnica di conseguenza |
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-192-2005-art8-15.md,
references/fonti/dlgs-5-2026-allegato-iii.md,
references/estratti/relazione-tecnica-checklist.md,
references/estratti/obblighi-fer-allegato-iii.md.
Skill di supporto documentale per il tecnico (progettista, direttore dei lavori): inquadra l'adempimento della relazione tecnica ex legge 10 e la sua collocazione procedurale. La redazione della relazione, l'esecuzione dei calcoli/verifiche e l'asseverazione restano responsabilita' del progettista e del direttore dei lavori, sul testo vigente dell'art. 8 e del DM 26/6/2015. La skill non sostituisce il progettista, il direttore dei lavori ne' la lettura dell'art. 8 e dei decreti attuativi.