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obblighi-datore-preposto-formazione-dlgs81【文档与办公】Supporto documentale alla ripartizione degli obblighi di sicurezza tra datore di lavoro, dirigente e preposto e alla formazione dei lavoratori, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 19, 37. Aiuta a inquadrare gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente tenendo conto che gli obblighi dell'art. 17 sono non delegabili, gli obblighi del…
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name: obblighi-datore-preposto-formazione-dlgs81 description: "Supporto documentale alla ripartizione degli obblighi di sicurezza tra datore di lavoro, dirigente e preposto e alla formazione dei lavoratori, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 19, 37. Aiuta a inquadrare gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente tenendo conto che gli obblighi dell'art. 17 sono non delegabili, gli obblighi del preposto e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Use when an engineer, employer, RSPP, or safety consultant must frame who is responsible for what among employer, manager, and supervisor, and the workers' training obligations, under Italian D.Lgs. 81/2008 arts. 18-19-37; it is a documentary aid and does NOT draft the risk-assessment document or training records, does NOT reproduce the State-Regions Agreement durations, and does NOT replace the employer, the RSPP, the occupational physician, or the trainer." license: MIT area: sicurezza-lavoro-cantieri title: "Obblighi di datore, dirigente e preposto e formazione (D.Lgs 81/2008)" summary: "Inquadra la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra datore di lavoro/dirigente (art. 18), preposto (art. 19) e la formazione dei lavoratori (art. 37) del D.Lgs 81/2008, con gli obblighi non delegabili dell'art. 17 (DVR, RSPP). Non redige il DVR né i verbali di formazione." normative_refs:
Usala quando un ingegnere, datore di lavoro, RSPP o consulente della sicurezza deve inquadrare chi risponde di cosa tra datore di lavoro, dirigente e preposto e gli obblighi di formazione dei lavoratori, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 19, 37:
Per il DVR vedi dvr-generico (artt. 17, 28); per il DUVRI vedi duvri-interferenze-dlgs81
(art. 26); per la sorveglianza sanitaria vedi sorveglianza-sanitaria-medico-competente-dlgs81
(se in catalogo). Questa copre la ripartizione degli obblighi e la formazione.
Il datore di lavoro e i dirigenti (secondo attribuzioni e competenze) devono, tra l'altro: nominare il medico competente (lett. a) e designare gli addetti alle emergenze (lett. b); individuare il preposto/i preposti per la vigilanza ex art. 19 (lett. b-bis); fornire i DPI (lett. d); consentire l'accesso a zone a rischio grave solo a chi ha istruzioni/addestramento (lett. e); inviare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria (lett. g); adempiere a informazione, formazione e addestramento (artt. 36-37, lett. l); consegnare al RLS copia del DVR e del DUVRI (lett. o, p); comunicare all'INAIL gli infortuni (dati entro 48 ore dal certificato; assenze > 3 giorni, lett. r).
Attenzione: gli obblighi dell'art. 17 — valutazione dei rischi con il DVR e designazione del RSPP — sono NON delegabili.
Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori; in caso di comportamenti non conformi, intervenire e, se l'inosservanza persiste, interrompere l'attività del lavoratore informando i superiori (lett. a); gestire le emergenze (lett. c-e); segnalare deficienze di mezzi/attrezzature/DPI e condizioni di pericolo (lett. f) e, in caso di deficienze/pericolo, interrompere temporaneamente l'attività ove necessario (lett. f-bis); frequentare i corsi di formazione ex art. 37 (lett. g).
Il datore assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata (concetti di rischio, misure e procedure, rischi della mansione); formazione e aggiornamento di preposti e dirigenti; addestramento all'uso di attrezzature, DPI e sostanze pericolose. La formazione è svolta durante l'orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori; durate e contenuti sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni. È prevista la formazione del RLS.
| Task | Descrizione |
|---|---|
ripartisci-obblighi | Ripartisce gli obblighi tra datore/dirigente (art. 18) e preposto (art. 19) ed evidenzia i non delegabili (art. 17) |
inquadra-formazione | Inquadra gli obblighi di formazione/addestramento (art. 37), con rinvio all'Accordo Stato-Regioni per durate e contenuti |
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-artt-18-19-37.md,
references/estratti/obblighi-formazione-checklist.md.
Skill di supporto documentale: la valutazione dei rischi, la redazione del DVR e dei verbali di formazione e l'organizzazione della prevenzione restano responsabilità del datore di lavoro, dell'RSPP, del medico competente e del formatore, sul testo vigente del D.Lgs. 81/2008 e sull'Accordo Stato-Regioni. La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura degli articoli e degli atti richiamati.