name: terre-rocce-scavo-dpr120
description: "Supporto documentale alla gestione delle terre e rocce da scavo secondo il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (regolamento sulla disciplina semplificata, coordinato con la Parte IV del D.Lgs. 152/2006). Use when an engineer, environmental consultant, or contractor must determine whether excavated soil and rocks qualify as a by-product, are excluded from waste rules (reuse on site), or must be managed as waste, and set up the declaration or use plan under DPR 120/2017; it is a documentary aid and does NOT reproduce the contamination threshold values (CSC in Annex 5, Part IV of Legislative Decree 152/2006) or the technical annexes (sampling/analysis, forms), does not perform the sampling/analysis and does not replace ARPA, the environmental professional or the use plan for large sites."
license: MIT
area: ambiente-territorio-mobilita
title: "Terre e rocce da scavo: sottoprodotto e riutilizzo (DPR 120/2017)"
summary: "Qualifica le terre e rocce da scavo (DPR 120/2017): sottoprodotto, escluse se riusate nel sito, o rifiuto; cantieri, CSC. Include art. 185-ter D.Lgs. 152/2006 (DL 177/2026): riuso in sito senza caratterizzazione fino a 20 mc, deposito CER 17.05.04/03* fino a 4.000 mc."
normative_refs:
- "D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - artt. 1, 2, 4, 20, 21, 24 (+ artt. 9 e ss. piano di utilizzo)"
- "D.Lgs. 152/2006 Parte IV artt. 183, 184-bis, 185 + CSC Tab. 1 Allegato 5 Titolo V (richiamati)"
- "D.L. 8 ottobre 2026, n. 177 art. 4, c. 1, lett. b (nuovo art. 185-ter D.Lgs. 152/2006: cantieri puntuali <= 20 mc con riuso diretto nel sito; deposito 4.000 mc per CER 17.05.04/17.05.03*)"
version: 0.2.0-alpha
status: alpha
tags:
- terre-e-rocce-da-scavo
- dpr-120-2017
- sottoprodotto
- rifiuti
- cantieri
Terre e rocce da scavo: sottoprodotto e riutilizzo (DPR 120/2017)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, consulente ambientale o impresa deve gestire le terre e rocce
da scavo di un cantiere e stabilire se possono essere sottoprodotto (anziche' rifiuto),
escluse dalla disciplina rifiuti (riutilizzo nel sito) o vanno gestite come rifiuto,
impostando la dichiarazione o il piano di utilizzo, secondo il D.P.R. 13 giugno 2017,
n. 120 (coordinato con la Parte IV del D.Lgs. 152/2006):
- qualificare le terre (sottoprodotto / escluse / rifiuto);
- distinguere la dimensione del cantiere e la procedura applicabile;
- gestire i requisiti ambientali e gli adempimenti (dichiarazione, tempi, ARPA).
Per la disciplina dei rifiuti in senso proprio e la loro tracciabilita' vedi
trasporto-rifiuti-fir-dlgs152; per la bonifica dei siti contaminati vedi
bonifica-siti-contaminati-dlgs152.
Le tre qualificazioni possibili
- Sottoprodotto (art. 4, ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006) - tutti i requisiti:
(a) generate durante la realizzazione di un'opera (di cui sono parte integrante, non lo
scopo primario); (b) utilizzo conforme al piano di utilizzo (art. 9, grandi cantieri)
o alla dichiarazione (art. 21, piccoli cantieri), per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, rilevati; (c) idonee all'utilizzo senza trattamenti diversi dalla normale
pratica industriale; (d) requisiti ambientali rispettati.
- Escluse dalla disciplina rifiuti (art. 24, ex art. 185, c. 1, lett. c): terre
utilizzate nel sito di produzione, non contaminate (verifica ai sensi dell'allegato 4).
- Rifiuto: in mancanza dei requisiti del sottoprodotto e dell'esclusione, si applica la
Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Dimensione del cantiere (art. 2)
- Piccole dimensioni: produzione <= 6.000 mc (dalle sezioni di progetto) -> Capo dei
piccoli cantieri (artt. 20-21, dichiarazione di utilizzo).
- Grandi dimensioni (> 6.000 mc): piano di utilizzo (artt. 9 e ss.), con distinzione tra
cantieri sottoposti a VIA/AIA e non.
Piccoli cantieri: requisiti ambientali e dichiarazione (artt. 20-21)
- Requisiti ambientali (art. 20): il produttore dimostra che non sono superate le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) delle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5,
Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006 (in relazione alle matrici ambientali e alla
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione), e l'assenza di contaminazione
delle acque sotterranee (salvi i valori di fondo naturale).
- Dichiarazione di utilizzo (art. 21): dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
(art. 47 DPR 445/2000), modulo allegato 6, trasmessa (anche telematicamente) almeno 15
giorni prima dell'inizio degli scavi al Comune e all'ARPA; indica quantita',
eventuale deposito intermedio, sito di destinazione, autorizzazioni e tempi di
utilizzo (non oltre 1 anno dalla produzione, salvo opera con termine superiore). Al termine
si presenta la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).
Utilizzo nel sito di produzione (art. 24)
Le terre utilizzate nel sito di produzione e non contaminate (allegato 4) sono
escluse dalla disciplina rifiuti (art. 185, c. 1, lett. c, D.Lgs. 152/2006). Le terre da
affioramenti naturali con amianto oltre soglia si riutilizzano solo nel sito di
produzione sotto controllo delle autorita' (comunicazione ad ARPA e ASL).
Novita': D.L. 177/2026, nuovo art. 185-ter D.Lgs. 152/2006
Il D.L. 8 ottobre 2026, n. 177 (GU SG n. 234 dell'8/10/2026, in vigore dal 9/10/2026, da convertire in legge: verificare la legge di conversione) inserisce, con l'art. 4, c. 1, lett. b, il nuovo art. 185-ter nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Non modifica direttamente il D.P.R. 120/2017.
- Deposito di terre qualificate rifiuto (c. 1): per i codici EER 17.05.04 e 17.05.03* i limiti dell'art. 185-bis, c. 2, lett. b, per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati a 4.000 mc complessivi, di cui al massimo 800 mc di rifiuti pericolosi.
- Cantieri puntuali (c. 2): terre prodotte in quantita' <= 20 mc (dalle sezioni di progetto) e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione possono essere riutilizzate anche senza preventiva caratterizzazione ambientale; i requisiti devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
- Esclusioni (c. 3): il riutilizzo senza caratterizzazione non si applica a terre contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, ne' a terre provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica (Titolo V) o dagli scavi realizzati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Il decreto non coordina il c. 2 con l'art. 24 D.P.R. 120/2017 ne' con l'art. 185, c. 1, lett. c: il rapporto va verificato dal professionista. Il "cantiere puntuale" (<= 20 mc) non coincide con il "cantiere di piccole dimensioni" (<= 6.000 mc, art. 2 D.P.R. 120/2017). Dettaglio in references/estratti/dl-177-2026-art-185-ter.md.
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce i valori delle CSC (Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. 152/2006) ne' gli
Allegati tecnici del regolamento (campionamento/analisi, modulistica): rinvia agli atti.
- Non esegue il campionamento/le analisi, non redige il piano di utilizzo o la
dichiarazione e non sostituisce l'ARPA ne' il professionista ambientale.
- Per i grandi cantieri (> 6.000 mc, VIA/AIA) il piano di utilizzo (artt. 9 e ss.) e' qui
solo richiamato.
Sotto-attivita'
Riferimenti normativi
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - art. 1 (oggetto), art. 2 (definizioni), art. 4
(qualifica come sottoprodotto), art. 20 (piccoli cantieri - requisiti ambientali), art. 21
(dichiarazione di utilizzo), art. 24 (utilizzo nel sito di produzione); artt. 9 e ss.
(piano di utilizzo - grandi cantieri, richiamati).
- D.L. 8 ottobre 2026, n. 177 - art. 4, c. 1, lett. b (nuovo art. 185-ter D.Lgs. 152/2006), art. 6 (entrata in vigore).
- D.Lgs. 152/2006 - art. 183 (definizioni rifiuti), art. 184-bis (sottoprodotto),
art. 185 (esclusioni), CSC Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV (richiamati).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dpr-120-2017.md, references/fonti/dl-177-2026.md,
references/estratti/terre-rocce-scavo-checklist.md, references/estratti/dl-177-2026-art-185-ter.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la qualificazione delle terre, il campionamento/le analisi e
la redazione della dichiarazione o del piano di utilizzo restano responsabilita' del
professionista e del produttore, sotto il controllo dell'ARPA. La skill non
sostituisce l'ARPA, il professionista ambientale ne' la lettura del D.P.R. 120/2017 (e dei suoi Allegati) e delle CSC del D.Lgs. 152/2006.