name: prevenzione-incendi-attivita-procedimenti-dpr151
description: "Supporto documentale per stabilire se un'attivita' e' soggetta ai controlli di prevenzione incendi e quale procedimento del Comando dei Vigili del fuoco si applica, secondo il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi). Use when an engineer, fire-prevention professional, or SUAP/VVF operator must determine whether an Italian activity is subject to fire-prevention controls, its category (A/B/C) and the applicable procedure (project assessment, SCIA, technical visits, CPI, periodic renewal, derogation) under DPR 151/2011; it is a documentary aid and does NOT reproduce the exact classification of every activity (the exact category must be read on Annex I of the decree), does not draft the fire-prevention project, the SCIA or the antincendio assessments, does not reproduce the technical fire-prevention rules (RTO/RTV, DM 3/8/2015) and does not replace the fire-prevention professional or the Fire Brigade Command."
license: MIT
area: sicurezza-lavoro-cantieri
title: "Attivita' e procedimenti di prevenzione incendi (DPR 151/2011)"
summary: "Stabilisce se un'attivita' e' soggetta ai controlli di prevenzione incendi e la categoria A/B/C (Allegato I) secondo il DPR 151/2011, e imposta l'iter VV.F.: valutazione progetto (B/C), SCIA, visite 60 gg, CPI (C), rinnovo, deroghe. Non classifica ogni attivita'."
normative_refs:
- "D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e Allegato I (categorie A/B/C)"
- "D.Lgs. 139/2006 art. 16 + art. 49 DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) (richiamati)"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- prevenzione-incendi
- dpr-151-2011
- scia-antincendio
- certificato-prevenzione-incendi
- vigili-del-fuoco
Attivita' e procedimenti di prevenzione incendi (DPR 151/2011)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, professionista antincendio o operatore SUAP/VV.F. deve
stabilire se un'attivita' e' soggetta ai controlli di prevenzione incendi e quale
procedimento del Comando dei Vigili del fuoco si applica, secondo il D.P.R. 1
agosto 2011, n. 151 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione
incendi):
- verificare se l'attivita' rientra nell'Allegato I e in quale categoria A/B/C;
- impostare la valutazione del progetto (B/C), la SCIA e i controlli;
- gestire il certificato di prevenzione incendi (CPI), il rinnovo periodico e le deroghe.
Per la gestione dell'emergenza (piano di emergenza) usa piano-emergenza-antincendio-dm2021;
per la protezione dei lavoratori dalle atmosfere esplosive usa atex-luoghi-lavoro-dlgs81.
Attivita' soggette e categorie (art. 2)
Sono soggette ai controlli le attivita' riportate nell'Allegato I, distinte in tre
categorie:
- A: attivita' a rischio contenuto, dotate di regole tecniche di riferimento;
- B: attivita' di media complessita' (comprende le A con soglie maggiori);
- C: attivita' a rischio piu' elevato o di maggiore complessita'.
La categoria dipende da dimensione dell'impresa, settore, esistenza di regole tecniche
ed esigenze di tutela della pubblica incolumita'. La categoria esatta va letta sulla
tabella dell'Allegato I (colonne A/B/C): la skill non la riproduce attivita' per attivita'.
Valutazione del progetto (art. 3) - solo B e C
Le attivita' di categoria B e C devono richiedere al Comando l'esame del progetto
di nuovi impianti/costruzioni o di modifiche con aggravio delle condizioni di sicurezza.
Il Comando puo' chiedere integrazioni entro 30 giorni e si pronuncia sulla conformita'
entro 60 giorni dalla documentazione completa. La categoria A non richiede questa fase.
Controlli e avvio dell'attivita' (art. 4) - SCIA
- Prima dell'esercizio, si presenta al Comando la SCIA (segnalazione certificata di
inizio attivita') con la documentazione prevista; il Comando verifica la completezza
formale e rilascia ricevuta (l'attivita' puo' avviarsi).
- Categoria A e B: visite tecniche entro 60 giorni (anche a campione); in caso di
carenza, provvedimenti di divieto salvo conformazione entro 45 giorni.
- Categoria C: visite tecniche entro 60 giorni e, se l'esito e' positivo, rilascio
del certificato di prevenzione incendi (CPI) entro 15 giorni.
- Modifiche (c. 6): nuove destinazioni, modifiche di lavorazione/strutture o variazioni
delle sostanze pericolose che alterano le condizioni di sicurezza fanno ripartire le
procedure (con la valutazione del progetto dell'art. 3 in caso di aggravio).
Rinnovo periodico (art. 5)
Il titolare invia al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio
ogni 5 anni (dichiarazione di assenza di variazioni + documentazione). La cadenza e'
elevata a 10 anni per le attivita' n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I.
Esercizio e deroghe (artt. 6 e 7)
- In esercizio (art. 6): mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e
misure antincendio, effettuare verifiche/manutenzioni e informare sui rischi.
- Deroga (art. 7): se l'attivita' non consente l'integrale osservanza delle regole
tecniche, si presenta istanza di deroga al Comando, che la trasmette con parere
motivato entro 30 giorni alla Direzione regionale (decisione sentito il Comitato
tecnico regionale).
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce la classificazione puntuale di ogni attivita': la categoria esatta
(A/B/C) va letta sull'Allegato I dell'atto.
- Non redige il progetto antincendio, la SCIA ne' le asseverazioni/certificazioni.
- Non riproduce le regole tecniche (Codice di prevenzione incendi - DM 3/8/2015 e RTV):
le richiama.
- Non sostituisce il professionista antincendio ne' il Comando dei Vigili del fuoco.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|
classifica-attivita-categoria | Verifica se l'attivita' e' nell'Allegato I e in quale categoria A/B/C, e i procedimenti conseguenti |
imposta-procedimento-vvf | Imposta il procedimento VV.F.: valutazione progetto (B/C), SCIA e controlli, CPI (C), rinnovo periodico e deroghe |
Riferimenti normativi
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - art. 2 (attivita' soggette, categorie A/B/C,
Allegato I), art. 3 (valutazione dei progetti), art. 4 (SCIA e controlli, CPI),
art. 5 (rinnovo periodico), art. 6 (obblighi in esercizio), art. 7 (deroghe);
Allegato I (elenco delle attivita').
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (art. 16) e art. 49 DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) -
basi normative (richiamati, non riprodotti).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dpr-151-2011.md,
references/estratti/prevenzione-incendi-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la classificazione dell'attivita', la valutazione del
progetto e la predisposizione delle pratiche antincendio restano responsabilita' del
professionista e del Comando dei Vigili del fuoco, sull'Allegato I vigente e sulle regole
tecniche applicabili. La skill non sostituisce il professionista antincendio, il Comando VV.F. ne' la lettura dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 e delle regole tecniche di prevenzione incendi.