name: cantieri-stradali-occupazione-cds
description: "Supporto documentale all'inquadramento dell'occupazione della sede stradale e dell'apertura di opere, depositi e cantieri stradali secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 20 e 21. Aiuta a inquadrare l'occupazione della sede stradale e le opere, i depositi e i cantieri stradali. Use when a technician, contractor or public body must frame the road occupation permit and the opening of a temporary road works site under the Italian Highway Code; it is a documentary aid, does not issue permits, does not draft the temporary traffic signing plan and does not reproduce the implementing regulation or technical decree."
license: MIT
area: ambiente-territorio-mobilita
title: "Cantieri stradali e occupazione della sede stradale (CdS artt. 20, 21)"
summary: "Inquadra l'occupazione della sede stradale e i cantieri stradali (CdS, D.Lgs. 285/1992): divieto/ammissibilita' per tipo di strada, chioschi e marciapiedi (art. 20); apertura di opere/depositi/cantieri con preventiva autorizzazione, sicurezza e segnalazione (art. 21)."
normative_refs:
- "D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) - art. 20 (occupazione della sede stradale)"
- "D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) - art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali)"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- codice-della-strada
- dlgs-285-1992
- cantieri-stradali
- occupazione-suolo
- segnaletica-temporanea
- mobilita
Cantieri stradali e occupazione della sede stradale (CdS artt. 20, 21)
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare l'occupazione della sede stradale o l'apertura di un
cantiere stradale, ancorandola al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992):
- occupazione della sede stradale - art. 20: vietata ogni occupazione (fiere,
mercati, veicoli, baracche, tende) sulle strade di tipo A, B, C, D; ammessa a
condizioni sulle strade di tipo E ed F (itinerario alternativo per il traffico, o
nelle zone di rilevanza storico-ambientale senza intralcio/pregiudizio alla sicurezza) (c.
1); chioschi/edicole/installazioni fuori dei centri abitati non consentiti sulle fasce
di rispetto (c. 2); nei centri abitati occupazione dei marciapiedi fino a meta'
della larghezza, in adiacenza ai fabbricati, lasciando >= 2 m liberi per i pedoni,
fuori dai triangoli di visibilita' (c. 3); sanzione 173-694 euro e obbligo di
rimozione delle opere abusive (cc. 4-5);
- opere, depositi e cantieri stradali - art. 21: e' vietato eseguire opere o
depositi e aprire cantieri (anche temporanei) su strade/pertinenze/fasce di rispetto/aree
di visibilita' senza preventiva autorizzazione o concessione dell'ente competente
(art. 26) (c. 1); obbligo di adottare gli accorgimenti per la sicurezza e la
fluidita' della circolazione, mantenerli efficienti giorno e notte e rendere
visibile il personale addetto (c. 2); il regolamento stabilisce delimitazione,
segnalazione e modalita' di svolgimento (c. 3); sanzione 866-3.464 euro e obbligo di
rimozione delle opere (cc. 4-5).
Non e' una skill operativa: non rilascia autorizzazioni, non redige il piano di
segnaletica temporanea e non riproduce il regolamento/disciplinare tecnico.
Cosa NON fa (limiti)
- Non rilascia autorizzazioni/concessioni (art. 26): rinvia all'ente proprietario/
gestore della strada.
- Non redige il piano di segnaletica temporanea ne' gli schemi di cantiere.
- Non riproduce il Regolamento (DPR 495/1992, artt. 30-43) ne' il disciplinare
tecnico DM 10/7/2002 (schemi segnaletici): rinvio.
- Non tratta la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali (D.Lgs. 81/2008, POS,
coordinatori): skill dedicate; fuori perimetro.
- Non riproduce la classificazione delle strade (art. 2) ne' la disciplina delle
fasce/distanze (artt. 16-18): citate come rinvio.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|
inquadra-cantiere-stradale | Verifica l'obbligo di preventiva autorizzazione/concessione (art. 21, art. 26) e gli obblighi di sicurezza/segnalazione del cantiere, con il rinvio al regolamento |
inquadra-occupazione-suolo | Inquadra l'ammissibilita' dell'occupazione della sede stradale per tipo di strada e i limiti per chioschi/marciapiedi (art. 20) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) - artt. 20 (occupazione
della sede stradale) e 21 (opere, depositi e cantieri stradali); richiamati gli artt.
2 (classificazione strade), 18 (fasce/visibilita'), 26 (autorizzazioni/
concessioni), il Regolamento DPR 495/1992 (artt. 30-43) e il DM 10/7/2002
(disciplinare segnaletica temporanea).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/cds-285-1992-20-21.md,
references/estratti/cantieri-stradali-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: il rilascio delle autorizzazioni/concessioni, la
redazione del piano di segnaletica temporanea e l'applicazione del regolamento e del
disciplinare tecnico restano in capo all'ente proprietario/gestore della strada e al
tecnico/impresa esecutrice. Non sostituisce questi soggetti ne' la lettura degli
artt. 20 e 21 del Codice della Strada, del Regolamento DPR 495/1992 e del DM 10/7/2002.