name: esercizio-controllo-impianti-termici-dpr74
description: "Supporto documentale ai criteri di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, secondo il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (regolamento attuativo dell'art. 4 del D.Lgs. 192/2005). Use when an engineer, plant manager, maintenance firm, or building administrator must comply with the operation, control and maintenance rules for Italian thermal (heating/cooling) plants under DPR 74/2013 - temperature limits, heating-season windows by climate zone, plant responsible/third-party responsible, energy-efficiency control and the RCEE report; it is a documentary aid and does NOT reproduce the RCEE form fields (Annex A, in tabular form) or the plant logbook model (DM 10/2/2014), does not perform the control/maintenance or draft the RCEE, and does not replace the qualified maintainer or the competent authority's inspection, nor the regional rules (plant registry, sticker)."
license: MIT
area: energia-incentivi
title: "Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici (DPR 74/2013)"
summary: "Applica i criteri del DPR 74/2013 per esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici: temperature massime, periodi e orari per zona A-F, terzo responsabile, RCEE (>10/12 kW). Avverte dell'obbligo FER del 15% che il D.Lgs. 5/2026 lega alla ristrutturazione d'impianto."
normative_refs:
- "D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Allegato A"
- "D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (RED III) - art. 29, che include gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico nel campo di applicazione dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (obbligo FER 15%)"
- "D.Lgs. 192/2005 (attuazione dir. 2002/91/CE) + DM 10 febbraio 2014 (libretto di impianto) - richiamati"
version: 0.2.0-alpha
status: alpha
tags:
- impianti-termici
- dpr-74-2013
- efficienza-energetica
- terzo-responsabile
- rcee
- fonti-rinnovabili
Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici (DPR 74/2013)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, responsabile di impianto, ditta di manutenzione o amministratore
deve rispettare i criteri di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli
impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva), secondo il D.P.R. 16
aprile 2013, n. 74 (attuativo dell'art. 4 del D.Lgs. 192/2005):
- rispettare i valori massimi di temperatura e i limiti di esercizio per zona climatica;
- individuare i soggetti responsabili (responsabile e terzo responsabile);
- impostare controllo/manutenzione e il controllo di efficienza energetica (RCEE).
Per il calcolo della trasmittanza dell'involucro usa trasmittanza-termica-opache-dm2015;
per la diagnosi energetica delle imprese usa diagnosi-energetica-dlgs102.
Valori massimi di temperatura (art. 3)
- Climatizzazione invernale - la media ponderata delle temperature dell'aria non deve
superare: 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici industriali/artigianali e
assimilabili; 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- Climatizzazione estiva - la media ponderata non deve essere inferiore a 26 C - 2 C
di tolleranza per tutti gli edifici.
Limiti di esercizio per zona climatica (artt. 4-5)
In regime invernale l'esercizio e' consentito nei seguenti periodi e con la durata
giornaliera (anche in due o piu' sezioni):
- Zona A: 6 ore/giorno dal 1 dicembre al 15 marzo;
- Zona B: 8 ore/giorno dal 1 dicembre al 31 marzo;
- Zona C: 10 ore/giorno dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: 12 ore/giorno dal 1 novembre al 15 aprile;
- Zona E: 14 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori dei periodi l'attivazione e' consentita solo in presenza di situazioni
climatiche che la giustificano. I sindaci possono, con ordinanza (art. 5), ampliare o
ridurre periodi/orari e stabilire riduzioni della temperatura massima.
Soggetti responsabili (art. 6)
Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed efficienza energetica sono affidati al
responsabile dell'impianto, che puo' delegare un terzo responsabile. La delega non
e' consentita per le singole unita' immobiliari residenziali con generatore non
installato in locale tecnico dedicato. Per gli impianti non conformi, la delega non
puo' essere rilasciata salvo che nell'atto sia conferito l'incarico di messa a norma.
Controllo, manutenzione ed efficienza energetica (artt. 7-8)
- Controllo e manutenzione (art. 7): eseguiti da ditte abilitate ai sensi del DM
37/2008, con le prescrizioni e la periodicita' delle istruzioni dell'installatore;
in mancanza, del fabbricante.
- Controllo di efficienza energetica (art. 8): in occasione del controllo/manutenzione, per
impianti invernali > 10 kW ed estivi > 12 kW, riguarda il sottosistema di
generazione, i sistemi di regolazione della temperatura e di trattamento acqua.
Si redige il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) secondo i modelli
dell'Allegato A. Va effettuato anche alla prima messa in esercizio (installatore), alla
sostituzione del generatore e per interventi che modificano l'efficienza.
- Documentazione: libretto di impianto (modello del DM 10 febbraio 2014) e
conservazione dei RCEE; trasmissione secondo le modalita' regionali (catasto impianti,
bollino) ove previste.
Avvertenza: la sostituzione del generatore puo' far scattare un obbligo FER
Verifica a monte dell'intervento, non a valle. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (RED III)
modifica con l'art. 29 l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, sostituendone integralmente il
punto 1 della Sezione A, e include ora nel suo campo di
applicazione (Sezione A punto 1) gli edifici esistenti oggetto di interventi di
ristrutturazione dell'impianto termico. Per questa categoria la Sezione B punto 1, lett. d)
impone la copertura da fonti rinnovabili del 15% della somma dei consumi previsti per la
climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Conseguenze pratiche per chi lavora su questa skill:
- La sostituzione del generatore non e' piu' automaticamente un intervento "neutro" sul piano
degli obblighi FER. Prima di progettarla va verificato se integra un intervento di
ristrutturazione dell'impianto termico ai sensi del DM 26/6/2015 come modificato dal DM MASE
28/10/2025: la definizione sta in quel decreto, non nell'Allegato III e non nel DPR 74/2013.
- L'esclusione della relazione tecnica prevista dall'art. 8, c. 1 del D.Lgs. 192/2005 (pompa di
calore fino a 15 kW; sostituzione del generatore sotto la soglia del DM 37/2008) non e' un
esonero dall'obbligo FER: sono piani distinti. Se l'obbligo non e' assolvibile e la relazione non
e' dovuta, la Sezione D punto 1 impone al progettista di comunicare al Comune la
motivazione dell'impossibilita' tecnica o della non convenienza economica.
- Decorrenza: la Sezione A punto 1 si applica agli edifici per i quali la richiesta del titolo
edilizio e' presentata decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il D.Lgs.
5/2026 non ha un articolo di entrata in vigore; Normattiva attesta l'entrata in vigore al
4 febbraio 2026, e 180 giorni dopo cade il 3 agosto 2026. La
formula e' pero' testualmente ambigua (e' inserita dentro l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021):
verifica il testo vigente prima di dare per acquisito il regime.
Il trattamento completo degli obblighi FER (tutte le categorie di intervento, potenza elettrica
minima, divieto di effetto Joule, esoneri, deroghe) e' nella skill
relazione-tecnica-requisiti-minimi-dlgs192. Questa skill si limita all'avvertimento e al
rinvio: vedi references/fonti/dlgs-5-2026-allegato-iii-estratto.md.
Cosa NON fa (limiti)
- Non riproduce i campi dei modelli RCEE (Allegato A, in formato tabellare) ne' il modello
di libretto (DM 10/2/2014): rinvia agli atti.
- Non esegue il controllo/manutenzione ne' redige il RCEE; non sostituisce il
manutentore abilitato ne' l'ispezione dell'autorita' competente.
- Non copre la disciplina regionale di dettaglio (periodicita', catasto impianti,
bollino), che va verificata caso per caso.
- Non tratta gli obblighi FER dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021: si limita ad avvertire
che possono scattare e rinvia a
relazione-tecnica-requisiti-minimi-dlgs192. Non calcola le quote
di copertura e non qualifica l'intervento come "ristrutturazione dell'impianto termico" ai
sensi del DM 26/6/2015 come modificato dal DM MASE 28/10/2025.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|
verifica-limiti-esercizio | Verifica i valori massimi di temperatura e i limiti di esercizio per zona climatica (periodi/orari, deroghe comunali) |
imposta-controllo-manutenzione | Imposta responsabile/terzo responsabile, controllo e manutenzione (DM 37/2008) e il controllo di efficienza energetica con RCEE |
Riferimenti normativi
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - art. 3 (temperature), art. 4 (limiti di esercizio
per zona), art. 5 (ordinanze del sindaco), art. 6 (responsabile e terzo responsabile),
art. 7 (controllo e manutenzione), art. 8 (controllo di efficienza energetica, RCEE);
Allegato A (modelli RCEE).
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (attuazione della direttiva UE 2023/2413, RED III) - art. 29,
limitatamente al nuovo campo di applicazione dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (Sezione A
punto 1), alla quota FER del 15% per la ristrutturazione dell'impianto termico (Sezione B punto
1, lett. d) e alla Sezione D punto 1 (motivazione della deroga, comunicazione al Comune quando
la relazione tecnica non e' dovuta); GU Serie generale n. 15 del 20 gennaio 2026.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione dir. 2002/91/CE) - base del regolamento;
DM 22 gennaio 2008, n. 37 (ditte abilitate); DM 10 febbraio 2014 (libretto di impianto
e modelli RCEE); DM 26/6/2015 come modificato dal DM MASE 28/10/2025 (definizione di
ristrutturazione dell'impianto termico) - richiamati, non riprodotti.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dpr-74-2013.md,
references/fonti/dlgs-5-2026-allegato-iii-estratto.md,
references/estratti/impianti-termici-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: l'esercizio, il controllo, la manutenzione e la redazione
del RCEE restano responsabilita' del responsabile dell'impianto e del manutentore
abilitato, sulle prescrizioni vigenti (incluse quelle regionali). La skill non sostituisce il manutentore abilitato, l'autorita' competente per le ispezioni ne' la lettura del D.P.R. 74/2013 (Allegato A) e del DM 10/2/2014.