name: valutazione-rischio-rumore-dlgs81
description: "Supporto documentale alla valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II (artt. 188-196). Use when an employer, RSPP, safety engineer or competent-in-acoustics technician must frame the workplace noise risk assessment, the action/limit values, the required measures, the hearing PPE and the health surveillance under the Italian Testo unico sicurezza; it is a documentary aid, does not measure or compute the exposure levels (LEX,8h), does not draft the noise risk assessment nor the acoustic report and does not replace the competent-in-acoustics technician, the competent doctor or the employer."
license: MIT
area: sicurezza-lavoro-cantieri
title: "Valutazione del rischio rumore sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II"
summary: "Rischio rumore sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II): definizioni (ppeak, LEX,8h), valori limite (87 dB(A)) e di azione superiori (85)/inferiori (80 dB(A)), valutazione e misurazione, misure di prevenzione, DPI uditivi e sorveglianza sanitaria (artt. 188-196)."
normative_refs:
- "D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 188-189 (definizioni, valori limite e di azione del rumore)"
- "D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 - artt. 190, 192, 193, 196 (valutazione, misure, DPI uditivi, sorveglianza sanitaria)"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- dlgs-81-2008
- sicurezza-lavoro
- rischio-rumore
- agenti-fisici
- dpi-uditivi
- sorveglianza-sanitaria
Valutazione del rischio rumore sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare la valutazione del rischio rumore negli ambienti
di lavoro e ancorarla al D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II (artt. 188-196):
- definizioni rilevanti - art. 188: pressione acustica di picco (ppeak),
livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) e settimanale (LEX,w);
- collocare l'esposizione rispetto ai valori - art. 189: valori limite di
esposizione (LEX 87 dB(A) / ppeak 140 dB(C)), valori superiori di
azione (85 dB(A) / 137 dB(C)), valori inferiori di azione (80
dB(A) / 135 dB(C)), con la possibilita' di usare il livello settimanale;
- impostare i contenuti della valutazione del rischio e l'obbligo di
misurazione quando possono essere superati i valori inferiori di azione, con
documentazione nel DVR - art. 190;
- strutturare le misure di prevenzione e protezione, la segnaletica e la
delimitazione delle aree oltre i valori superiori di azione - art. 192;
- definire la messa a disposizione (oltre i valori inferiori) e l'obbligo
d'uso (dai valori superiori) dei DPI uditivi - art. 193;
- la sorveglianza sanitaria (obbligatoria oltre i valori superiori di azione;
su richiesta oltre gli inferiori) - art. 196.
Non e' una skill di calcolo/misura: non determina i livelli di esposizione
(LEX,8h), non redige il DVR-rumore ne' la relazione fonometrica e non sostituisce il
tecnico competente in acustica, il medico competente o il datore di lavoro.
Cosa NON fa (limiti)
- Non misura ne' calcola i livelli di esposizione (LEX,8h, LEX,w, ppeak):
le misurazioni ex art. 190 c. 2-4 spettano al tecnico con strumentazione idonea.
- Non redige il documento di valutazione del rischio rumore ne' la relazione
fonometrica: fornisce lo schema di riferimento normativo.
- Non riproduce le norme tecniche (ISO 1999:1990, UNI) ne' le banche dati
sul rumore richiamate (art. 190 c. 5-bis): sono citate.
- Non tratta gli altri agenti fisici del Titolo VIII (vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche) ne' la valutazione generale ex art. 28.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|
classifica-esposizione-valori | Colloca un'esposizione rispetto ai valori inferiori/superiori di azione e al valore limite (art. 189) e individua i conseguenti obblighi (misurazione, misure, segnaletica, sorveglianza) |
imposta-misure-dpi-sorveglianza | Struttura le misure di prevenzione (art. 192), la messa a disposizione/obbligo d'uso dei DPI uditivi (art. 193) e la sorveglianza sanitaria (art. 196) in funzione della fascia di esposizione |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo VIII, Capo II
(Rumore) - artt. 188 (definizioni), 189 (valori limite e di azione),
190 (valutazione del rischio), 192 (misure), 193 (DPI uditivi),
196 (sorveglianza sanitaria).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-81-2008-rumore.md,
references/estratti/rischio-rumore-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la misura dei livelli di esposizione, la stesura
del DVR-rumore e della relazione fonometrica, la scelta dei DPI uditivi e i giudizi
di sorveglianza sanitaria restano in capo al datore di lavoro, al tecnico
competente in acustica e al medico competente, con le norme tecniche
applicabili. Non sostituisce il datore di lavoro, il tecnico competente in
acustica ne' il medico competente, ne' la lettura degli artt. 188-196 del D.Lgs.
81/2008.