name: sottoprodotti-end-of-waste-dlgs152
description: "Supporto documentale all'inquadramento del sottoprodotto (art. 184-bis) e della cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste (art. 184-ter) del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), Parte IV. Use when a technician, producer, waste manager or environmental consultant must frame whether a material is a by-product or has ceased to be waste (End of Waste) under the Italian Environmental Code; it is a documentary aid, does not classify the specific material, does not reproduce the ministerial criteria decrees and does not replace the competent authority or ISPRA/ARPA."
license: MIT
area: ambiente-territorio-mobilita
title: "Sottoprodotti ed End of Waste (D.Lgs. 152/2006 artt. 184-bis, 184-ter)"
summary: "Inquadra sottoprodotto (art. 184-bis D.Lgs. 152/2006) ed End of Waste (art. 184-ter): le 4 condizioni del sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto dopo recupero, i criteri UE/DM, le autorizzazioni 208/209/211 con parere ISPRA/ARPA, registro RECER e Nucleo NEW."
normative_refs:
- "D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 - art. 184-bis (Sottoprodotto: quattro condizioni cumulative, criteri con DM)"
- "D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 - art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto/End of Waste: condizioni, criteri, autorizzazioni, RECER, NEW)"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- dlgs-152-2006
- rifiuti
- sottoprodotto
- end-of-waste
- economia-circolare
- ambiente
Sottoprodotti ed End of Waste (D.Lgs. 152/2006 artt. 184-bis, 184-ter)
Quando usare questa skill
Usala quando devi distinguere un rifiuto da un sottoprodotto o stabilire se un
rifiuto ha cessato di essere tale (End of Waste), ancorandolo al D.Lgs. 152/2006,
Parte IV:
- sottoprodotto - art. 184-bis: una sostanza od oggetto è un sottoprodotto e non
un rifiuto (ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. a) solo se soddisfa tutte e quattro
le condizioni cumulative del c. 1:
- a) è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte
integrante e il cui scopo primario non è produrlo;
- b) è certo che sarà utilizzato nello stesso o in un successivo processo, dal
produttore o da terzi;
- c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale (requisiti di prodotto, salute e ambiente,
nessun impatto complessivo negativo);
- criteri qualitativi/quantitativi per specifiche tipologie con DM (c. 2);
- cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) - art. 184-ter: un rifiuto
cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e
soddisfa i criteri che rispettano le condizioni del c. 1 (a scopi specifici, b
mercato/domanda, c requisiti tecnici e standard di prodotto, d nessun impatto
negativo);
- i criteri sono fissati da regolamenti UE o, in mancanza, caso per caso con DM
(c. 2);
- in mancanza di criteri, tramite le autorizzazioni artt. 208/209/211 e Titolo
III-bis, con parere obbligatorio e vincolante di ISPRA/ARPA (c. 3);
- comunicazioni e controlli a campione (cc. 3-bis, 3-ter), registro RECER (c.
3-septies), computo per gli obiettivi di recupero/riciclaggio (c. 4), applicazione
della disciplina rifiuti fino alla cessazione (c. 5), requisiti REACH per il
primo utilizzatore (c. 5-bis) e Nucleo End of Waste - NEW dal 1° gennaio 2026 (c.
5-ter).
Non è una skill di classificazione/redazione: non decide in concreto se un materiale è
sottoprodotto o EoW, non riproduce i DM di criterio e non sostituisce l'autorità
competente o ISPRA/ARPA.
Cosa NON fa (limiti)
- Non classifica in concreto un materiale come sottoprodotto o End of Waste: inquadra le
condizioni di legge.
- Non riproduce i decreti ministeriali di criterio (c. 2) né i regolamenti UE per
tipologia (es. DM 264/2016 sottoprodotti; regolamenti/DM EoW): rinvio.
- Non riproduce l'art. 183 (definizioni di rifiuto/produttore) né gli artt.
208/209/211 (autorizzazioni): citati come rinvio.
- Non redige la dichiarazione di conformità (art. 184-ter c. 3 lett. e) né l'istanza
autorizzativa.
- Non tratta il deposito temporaneo e la classificazione HP dei rifiuti (skill
deposito-classificazione-rifiuti-dlgs152) né il trasporto/FIR
(trasporto-rifiuti-fir-dlgs152).
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|
verifica-sottoprodotto | Verifica le quattro condizioni cumulative del sottoprodotto (art. 184-bis c. 1 a-d) e inquadra il rinvio ai criteri con DM (c. 2) |
inquadra-end-of-waste | Inquadra la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter): operazione di recupero, condizioni, criteri UE/DM, autorizzazioni con parere ISPRA/ARPA, RECER e NEW |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - Parte IV - art.
184-bis (Sottoprodotto) e art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto);
richiamati l'art. 183 (definizioni), gli artt. 208/209/211 (autorizzazioni), il
Titolo III-bis, la direttiva 2008/98/CE e i DM di criterio (rinvio).
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-152-2006-184bis-184ter.md,
references/estratti/sottoprodotti-eow-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la qualificazione in concreto di un materiale come
sottoprodotto o End of Waste, la scelta della procedura (criteri UE/DM o autorizzazione) e
la relativa istruttoria restano in capo al produttore/detentore, all'autorità
competente e a ISPRA/ARPA. Non sostituisce l'autorità competente, ISPRA/ARPA né
la lettura degli artt. 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e dei decreti di criterio.