name: condominio-parti-comuni-assemblea-cc
description: "Supporto documentale al condominio negli edifici secondo il Codice civile, artt. 1117, 1120, 1136. Use when an engineer, architect, or condominium administrator must frame the common parts, the type of innovation and its majority, or the assembly quorums under the Italian Civil Code condominium rules; it is a documentary aid and does NOT draft minutes or resolutions, does NOT assess the validity or challenge of a resolution (art. 1137), does NOT handle the thousandths tables, and does NOT replace the administrator, the lawyer, or the judge."
license: MIT
area: forense
title: "Condominio: parti comuni, innovazioni e assemblea (c.c. 1117-1136)"
summary: "Condominio negli edifici (c.c. artt. 1117, 1120, 1136): parti comuni (art. 1117), innovazioni ordinarie e agevolate con le relative maggioranze e i divieti (art. 1120), costituzione dell'assemblea e quorum/maggioranze delle deliberazioni (art. 1136). Non redige verbali."
normative_refs:
- "Codice civile (R.D. 262/1942) - artt. 1117, 1120, 1136 (condominio negli edifici)"
- "Richiamati (non trascritti): artt. 1118, 1122-bis/ter, 1123-1126, 1130-1135, 1137 (impugnazione delibere); tabelle millesimali"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- condominio
- parti-comuni
- assemblea-condominiale
- innovazioni
- forense
Condominio: parti comuni, innovazioni e assemblea (c.c. 1117-1136)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, architetto o amministratore di condominio deve inquadrare le regole del
condominio negli edifici secondo il Codice civile, artt. 1117, 1120, 1136:
- individuare le parti comuni dell'edificio;
- distinguere il tipo di innovazione e la maggioranza necessaria;
- verificare i quorum costitutivi/deliberativi dell'assemblea.
L'ingegnere vi è coinvolto come progettista di interventi su parti comuni, amministratore o
CTU in liti condominiali. Per la rovina e i gravi difetti dell'edificio vedi
responsabilita-appaltatore-rovina-cc (se in catalogo). Questa copre parti comuni, innovazioni e
assemblea.
Parti comuni dell'edificio (art. 1117)
Salvo che il titolo disponga diversamente, sono in proprietà comune: n. 1 le parti
necessarie all'uso comune (suolo, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici
solari, scale, portoni, androni, portici, cortili, facciate); n. 2 le aree a parcheggio e i
locali per i servizi comuni (portineria, alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi, sottotetti a
uso comune); n. 3 gli impianti e le installazioni centralizzati (ascensori, pozzi, cisterne,
idrico/fognario, gas, elettricità, riscaldamento/condizionamento, ricezione TV) fino al punto di
diramazione alle proprietà individuali (o fino al punto di utenza per gli impianti unitari).
Innovazioni (art. 1120)
- Ordinarie (miglioramento, uso più comodo, maggior rendimento): maggioranza del 5° comma art.
1136 (maggioranza degli intervenuti + 2/3 del valore) (c. 1).
- Agevolate (maggioranza 2° comma art. 1136 = maggioranza intervenuti + metà del valore)
(c. 2): sicurezza/salubrità; barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi,
rinnovabili/cogenerazione; impianti centralizzati di ricezione TV.
- Convocazione: l'amministratore convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di
un solo condomino interessato.
- Vietate le innovazioni che pregiudicano stabilità/sicurezza del fabbricato, ne alterano il
decoro architettonico o rendono parti comuni inservibili anche a un solo condomino.
Assemblea: costituzione e validità delle delibere (art. 1136)
- Prima convocazione — costitutivo: 2/3 del valore e maggioranza dei partecipanti;
deliberativo: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore (c. 1-2).
- Seconda convocazione (entro 10 giorni) — costitutivo: 1/3 del valore e 1/3 dei
partecipanti; deliberativo: maggioranza degli intervenuti con almeno 1/3 del valore (c.
3).
- Maggioranze qualificate (2° comma) per nomina/revoca dell'amministratore, liti eccedenti
le attribuzioni dell'amministratore, ricostruzione/riparazioni straordinarie di notevole entità,
innovazioni agevolate (art. 1120 c. 2) (c. 4). Innovazioni ordinarie (art. 1120 c. 1):
intervenuti + 2/3 del valore (c. 5).
- L'assemblea non delibera se non tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati
(c. 6); si redige verbale nel registro (c. 7).
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige verbali/convocazioni né delibere; non compila le tabelle millesimali.
- Non valuta la validità o l'impugnazione della delibera (art. 1137) né la ripartizione
delle spese (artt. 1123-1126).
- Non risolve il caso concreto (interpretazione del titolo, uso esclusivo, distacco impianti)
né fornisce consulenza legale.
- Non sostituisce l'amministratore, il legale o il giudice.
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|
inquadra-parti-innovazione | Individua se un bene è parte comune (art. 1117) e classifica l'innovazione ordinaria/agevolata con la maggioranza (art. 1120) |
verifica-quorum-assemblea | Verifica i quorum costitutivi/deliberativi (1ª/2ª convocazione) e la maggioranza per la specifica delibera (art. 1136) |
Riferimenti normativi
- Codice civile (R.D. 262/1942) - art. 1117 (parti comuni), art. 1120 (innovazioni),
art. 1136 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).
- Richiamati (non trascritti): artt. 1118 (quote), 1122-bis/ter, 1123-1126 (spese),
1130-1135 (amministratore), 1137 (impugnazione delle delibere); tabelle millesimali.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cc-artt-1117-1120-1136.md,
references/estratti/condominio-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la redazione di convocazioni/verbali/delibere, la valutazione
della validità/impugnazione della delibera e l'interpretazione del titolo restano responsabilità
dell'amministratore, del legale e del giudice, sul testo vigente del Codice civile.
La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura degli articoli richiamati.