name: sorveglianza-sanitaria-medico-competente-dlgs81
description: "Supporto documentale alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e agli obblighi del medico competente, secondo il D.Lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza sul lavoro), artt. 25 e 38-41. Use when an employer, RSPP, or safety consultant must frame the health surveillance of workers, the types of medical examination, the fitness-for-task judgement and the appeal, or the duties and requirements of the competent doctor under the Italian Consolidated Safety Act; it is a documentary aid and does NOT express medical judgements (which are exclusive to the competent doctor), does not reproduce the health-and-risk record annexes (3A/3B) and does not replace the competent doctor, the RSPP or the employer."
license: MIT
area: sicurezza-lavoro-cantieri
title: "Sorveglianza sanitaria e medico competente (D.Lgs 81/2008)"
summary: "Inquadra la sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/2008, art. 41): quando e' dovuta, i tipi di visita (preventiva, periodica, cambio mansione, cessazione, ripresa >60 gg), i quattro giudizi di idoneita' e il ricorso all'ASL entro 30 gg. Non esprime giudizi sanitari."
normative_refs:
- "D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza) - artt. 25, 38, 39, 40, 41"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- sorveglianza-sanitaria
- medico-competente
- dlgs-81-2008
- idoneita-alla-mansione
- visite-mediche
Sorveglianza sanitaria e medico competente (D.Lgs 81/2008)
Quando usare questa skill
Usala quando un datore di lavoro, RSPP o consulente della sicurezza deve inquadrare la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli obblighi del medico competente, secondo il
D.Lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza sul lavoro), artt. 25 e 38-41:
- stabilire quando la sorveglianza sanitaria e' dovuta;
- riconoscere i tipi di visita e i giudizi di idoneita';
- gestire il ricorso e conoscere obblighi e requisiti del medico competente.
Per il DVR (valutazione dei rischi, che attiva la sorveglianza) usa dvr-generico; per gli
appalti con interferenze usa duvri-interferenze-dlgs81.
Quando serve la sorveglianza sanitaria (art. 41, c. 1)
E' effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa (e dalle indicazioni
della Commissione consultiva - art. 6) in base alla valutazione dei rischi (DVR); oppure su
richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
I tipi di visita medica (art. 41, c. 2)
- Preventiva (anche preassuntiva): assenza di controindicazioni e idoneita' alla
mansione specifica.
- Periodica: periodicita' di norma annuale, salvo diversa cadenza stabilita dal medico
competente in base al rischio (l'organo di vigilanza puo' disporre contenuti/periodicita'
diversi).
- Su richiesta del lavoratore (se correlata ai rischi).
- Cambio mansione; cessazione del rapporto (nei casi previsti); ripresa dopo assenza
> 60 giorni continuativi per motivi di salute; alcol/sostanze (lett. e-quater) per le
attivita' ad elevato rischio infortuni.
Divieti (c. 3): le visite non possono accertare stati di gravidanza ne' i casi vietati
dalla legge. Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro (c. 4).
Il giudizio di idoneita' (art. 41, cc. 6-7)
Il medico competente esprime uno dei quattro giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneita';
- idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneita' temporanea (con i limiti temporali di validita' - c. 7);
- inidoneita' permanente.
Il giudizio e' espresso per iscritto, con copia al lavoratore e al datore di lavoro
(c. 6-bis).
Il ricorso (art. 41, c. 9)
Avverso i giudizi del medico competente (compresi quelli preassuntivi) e' ammesso ricorso
entro 30 giorni dalla comunicazione all'ASL territorialmente competente, che conferma,
modifica o revoca il giudizio (dopo eventuali accertamenti).
Il medico competente (artt. 25, 38-40)
- Obblighi (art. 25): collabora al DVR e alla programmazione della sorveglianza;
istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A); informa i
lavoratori; effettua i sopralluoghi negli ambienti di lavoro; consegna al lavoratore, alla
cessazione, copia della cartella.
- Requisiti (art. 38): titoli/specializzazioni ed iscrizione nell'elenco dei medici
competenti.
- Svolgimento (art. 39) e rapporti con il SSN (art. 40: trasmissione dei dati aggregati -
Allegato 3B).
Cosa NON fa (limiti)
- Non esprime giudizi sanitari: la valutazione clinica e il giudizio di idoneita' sono
esclusivi del medico competente.
- Non riproduce gli Allegati 3A/3B (cartella sanitaria e di rischio): rinvia agli atti.
- Non sostituisce il medico competente, l'RSPP ne' il datore di lavoro; non individua i
protocolli sanitari specifici (compito del medico competente).
Sotto-attivita'
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza) - art. 25 (obblighi del medico competente),
art. 38 (titoli e requisiti), art. 39 (svolgimento dell'attivita'), art. 40 (rapporti
con il SSN), art. 41 (sorveglianza sanitaria: casi, visite, giudizi, ricorso).
- Correlati: art. 18 (nomina del medico competente, tra gli obblighi del datore); Allegati
3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (dati aggregati) - richiamati, non riprodotti.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-81-2008-sorveglianza.md,
references/estratti/sorveglianza-sanitaria-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la definizione del protocollo sanitario, l'esecuzione delle
visite e il giudizio di idoneita' sono responsabilita' esclusiva del medico competente;
gli obblighi organizzativi restano del datore di lavoro. La skill non sostituisce il medico competente, l'RSPP ne' la lettura del D.Lgs. 81/2008 e dei suoi Allegati.