name: responsabilita-appaltatore-rovina-cc
description: "Supporto documentale alla responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera e per la rovina e i gravi difetti degli edifici, secondo il Codice civile, artt. 1667, 1668, 1669. Use when an engineer, works director, or CTU must frame the contractor's liability for defects of the work or for the ruin and serious defects of a building, its terms and remedies, under Italian Civil Code arts. 1667-1669; it is a documentary aid and does NOT ascertain the defects, the causal link, or the quantum, does NOT give case-law interpretation, and does NOT replace the lawyer, the court-appointed expert, or the judge."
license: MIT
area: forense
title: "Responsabilità dell'appaltatore: vizi e rovina d'edificio (c.c. 1667-1669)"
summary: "Responsabilità dell'appaltatore: garanzia per difformità e vizi, denuncia entro 60 giorni e prescrizione biennale (art. 1667), rimedi e risoluzione (art. 1668), rovina e gravi difetti di edifici con responsabilità decennale, denuncia e prescrizione annuale (art. 1669)."
normative_refs:
- "Codice civile (R.D. 262/1942) - artt. 1667, 1668, 1669 (appalto)"
- "Richiamati (non trascritti): artt. 1655, 1660-1666, 1670-1676; interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1669"
version: 0.1.0-alpha
status: alpha
tags:
- responsabilita-appaltatore
- rovina-edificio
- vizi-opera
- codice-civile
- forense
Responsabilità dell'appaltatore: vizi e rovina d'edificio (c.c. 1667-1669)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere, direttore dei lavori o CTU deve inquadrare la responsabilità
dell'appaltatore per i difetti dell'opera o per la rovina e i gravi difetti di un edificio,
secondo il Codice civile, artt. 1667, 1668, 1669:
- distinguere la garanzia per vizi (art. 1667-1668) dalla responsabilità per rovina/gravi
difetti degli immobili (art. 1669);
- individuare i termini (denuncia, decadenza, prescrizione) applicabili;
- inquadrare i rimedi esperibili dal committente.
Per la relazione del CTU vedi relazione-peritale-ctu-cpc; per l'ATP/CTP preventiva vedi
accertamento-tecnico-preventivo-cpc (se in catalogo). Questa copre il regime sostanziale della
responsabilità dell'appaltatore.
Garanzia per difformità e vizi (art. 1667)
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera. La garanzia non
è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i vizi erano conosciuti o riconoscibili
(salvo che siano stati taciuti in mala fede). Il committente deve denunziare i vizi a pena
di decadenza entro 60 giorni dalla scoperta (denuncia non necessaria se l'appaltatore li ha
riconosciuti od occultati). L'azione si prescrive in 2 anni dalla consegna. Il
committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia in eccezione,
purché i vizi siano stati denunziati nei 60 giorni e prima dei 2 anni.
Contenuto della garanzia (art. 1668)
Il committente può chiedere, a scelta: l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la
riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa
dell'appaltatore. Se i vizi rendono l'opera del tutto inadatta alla destinazione, il committente
può chiedere la risoluzione del contratto.
Rovina e gravi difetti di immobili (art. 1669)
Per edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata: se, nel corso di 10 anni
dal compimento, l'opera — per vizio del suolo o difetto della costruzione — rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è
responsabile verso il committente e i suoi aventi causa, purché la denuncia sia fatta
entro 1 anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in 1 anno dalla
denuncia.
L'art. 1669 configura, secondo la giurisprudenza, una responsabilità di ordine pubblico
(con applicazioni anche a interventi su edifici esistenti e a soggetti diversi dal solo
appaltatore): profili da valutare con il legale, non riprodotti dalla skill.
Cosa NON fa (limiti)
- Non accerta i vizi/la rovina, il nesso causale o il quantum del danno.
- Non fornisce l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1669 (ambito, natura, soggetti
responsabili) né la strategia processuale.
- Non sostituisce il legale, il CTU o il giudice; non tratta gli altri articoli del
Capo VII (nozione, variazioni, verifica/accettazione) se non come richiamo.
Sotto-attività
| Task | Descrizione |
|---|
inquadra-garanzia-vizi | Inquadra la garanzia per difformità/vizi (art. 1667), i termini (60 gg, 2 anni) e i rimedi (art. 1668) |
inquadra-rovina-1669 | Verifica i presupposti e i termini della responsabilità per rovina e gravi difetti (art. 1669) |
Riferimenti normativi
- Codice civile (R.D. 262/1942), Capo VII (appalto) - art. 1667 (difformità e vizi:
garanzia, denuncia 60 gg, prescrizione 2 anni), art. 1668 (contenuto della garanzia:
eliminazione/riduzione/risarcimento/risoluzione), art. 1669 (rovina e gravi difetti di
immobili: responsabilità decennale, denuncia e prescrizione annuale).
- Richiamati (non trascritti): artt. 1655 (nozione), 1660-1666 (variazioni, verifica,
accettazione), 1670-1676; interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1669.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/cc-artt-1667-1668-1669.md,
references/estratti/responsabilita-appaltatore-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: l'accertamento tecnico dei vizi/della rovina, la valutazione
del nesso causale e del quantum, l'interpretazione dell'art. 1669 e la strategia
processuale restano responsabilità del legale, del CTU e del giudice, sul testo vigente
del Codice civile e sulla giurisprudenza.
La skill non sostituisce tali soggetti né la lettura degli articoli richiamati.