name: collaudo-verifica-conformita-dlgs36
description: "Supporto documentale al collaudo dei lavori e alla verifica di conformita' di servizi e forniture nei contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 116. Use when a RUP, tender officer, testing engineer (collaudatore) or economic operator must frame the testing/conformity-verification phase closing an Italian public contract; it is a documentary aid, does not draft the test certificate or the CRE, does not reproduce Annex II.14, does not appoint the testers and does not replace the contracting authority, the RUP or the testing body."
license: MIT
area: appalti-opere-pubbliche
title: "Collaudo e verifica di conformita' - D.Lgs. 36/2023 art. 116"
summary: "Collaudo lavori e verifica di conformita' servizi/forniture (D.Lgs. 36/2023 art. 116): funzione, termini 6 mesi/1 anno e certificato provvisorio->definitivo a 2 anni (cc.1-2), collaudatori 1-3 e incompatibilita' (cc.4-6), verifica del RUP/DEC (c.5), CRE allegato II.14 (c.7)."
normative_refs:
- "D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 - art. 116 cc. 1-3 (collaudo/verifica di conformita', termini, responsabilita')"
- "D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 - art. 116 cc. 4-11 (collaudatori, incompatibilita', RUP/DEC, CRE allegato II.14)"
- "L. 7/8/2026 n. 152 - art. 1-bis D.L. 107/2026 (sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione ex art. 125 D.Lgs. 36/2023, lavori, fino al 31/12/2026, esclusi interventi PNRR)"
version: 0.2.0-alpha
status: alpha
tags:
- dlgs-36-2023
- codice-contratti-pubblici
- collaudo
- verifica-conformita
- certificato-regolare-esecuzione
- esecuzione-contratto
Collaudo e verifica di conformita' - D.Lgs. 36/2023 art. 116
Quando usare questa skill
Usala quando devi inquadrare la fase di collaudo/verifica di conformita' che chiude
un contratto pubblico e ancorarla al D.Lgs. 36/2023, art. 116:
- distinguere il collaudo (per i lavori) dalla verifica di conformita' (per
servizi e forniture) e la loro funzione: certificare il rispetto delle
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, degli obiettivi e dei
tempi (c. 1);
- i termini - art. 116 c. 2: completamento entro 6 mesi dall'ultimazione
(elevabile a 1 anno per i casi di particolare complessita' dell'allegato
II.14; riducibile per opere di limitata complessita'); il certificato ha
carattere provvisorio e diventa definitivo dopo 2 anni, con approvazione
tacita;
- la responsabilita' dell'appaltatore per vizi e difformita' (anche riconoscibili)
denunciati prima che il certificato diventi definitivo, salvo l'art. 1669 c.c.
(c. 3);
- la nomina dei collaudatori (da 1 a 3, requisiti di moralita', competenza,
professionalita' e indipendenza), il collaudatore statico e la segreteria
tecnica (cc. 4, 4-bis, 4-ter);
- la verifica di conformita' per servizi/forniture da parte del RUP o del
direttore dell'esecuzione (c. 5);
- le incompatibilita' all'incarico (c. 6) e il rinvio all'allegato II.14 per le
modalita'/tempi e i casi di certificato di regolare esecuzione (CRE) (c. 7),
con le regole su tempi, documenti finali e accertamenti di laboratorio non
soggetti a ribasso (cc. 8-11).
Sul versante contabile della chiusura, la skill segnala anche la deroga temporanea
in vigore dal 21 agosto 2026: l'art. 1-bis del D.L. 107/2026 (inserito dalla
L. 7 agosto 2026, n. 152) autorizza le stazioni appaltanti, su richiesta
dell'appaltatore, a sospendere il recupero dell'anticipazione dell'art. 125
D.Lgs. 36/2023 negli appalti di lavori in corso di esecuzione, per il tempo
strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con
esclusione degli interventi finanziati anche solo in parte con risorse PNRR.
Poiche' l'art. 125 c. 7 lega il certificato di pagamento della rata di saldo
all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', alla chiusura del
contratto puo' residuare una quota di anticipazione non recuperata. Il testo
dell'art. 1-bis non menziona l'art. 116 e non contiene alcuna disposizione su
termini del collaudo, natura del certificato o responsabilita' per vizi.
Non e' una skill che redige atti: non compila il certificato di collaudo/CRE, non
riproduce l'allegato II.14, non nomina i collaudatori e non sostituisce la stazione
appaltante, il RUP o l'organo di collaudo.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige il certificato di collaudo, il certificato di verifica di
conformita' ne' il CRE: fornisce lo schema di riferimento normativo.
- Non riproduce l'allegato II.14 (modalita' tecniche, tempi, casi di CRE, compensi)
ne' l'allegato II.15 (costi degli accertamenti di laboratorio): sono citati.
- Non nomina i collaudatori ne' verifica in concreto i requisiti/incompatibilita'
(art. 16, conflitto di interesse): fornisce l'elenco dei casi.
- Non tratta il collaudo statico strutturale (DPR 380 art. 67): coperto da
denuncia-opere-strutturali-l1086.
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|
inquadra-collaudo-termini | Distingue collaudo/verifica di conformita' e ricostruisce i termini e la natura del certificato (provvisorio/definitivo), con la responsabilita' dell'appaltatore (art. 116 cc. 1-3, 7) |
verifica-collaudatori-incompatibilita | Inquadra la nomina dei collaudatori/verificatori (numero, requisiti) e i casi di incompatibilita' all'incarico (art. 116 cc. 4-6) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) - art. 116 (Collaudo e
verifica di conformita'); rinvio all'allegato II.14 (modalita'/CRE) e
all'allegato II.15 (costi accertamenti).
- L. 7 agosto 2026, n. 152 (conversione del D.L. 26 giugno 2026, n. 107; GU Serie
generale n. 192 del 20/8/2026) - art. 1-bis del D.L. 107/2026, con il testo
dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023 riportato nei "Riferimenti normativi" della stessa
GU. Deroga a termine: scade il 31 dicembre 2026.
Dettaglio in references/sources.yaml,
references/fonti/dlgs-36-2023-art-116.md,
references/fonti/l-152-2026-gu-192.md,
references/estratti/collaudo-verifica-checklist.md,
references/estratti/l-152-2026-sospensione-recupero-anticipazione.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale: la nomina dei collaudatori, lo svolgimento del
collaudo/verifica, la redazione del certificato o del CRE e ogni determinazione sul
caso concreto restano in capo alla stazione appaltante, al RUP e all'organo
di collaudo/verifica, con l'allegato II.14. Non sostituisce la stazione
appaltante, il RUP ne' l'organo di collaudo, ne' la lettura dell'art. 116 del D.Lgs.
36/2023.